7.Bibliografia:
1. Reinhard Zimmermann, the law of obligations(roman foundations of the civilian tradition), Boston, 1192.
2. L. Chiazzese, Confronti testuali. Contributo alla dottrina delle interpolazioni giustinianee, in Annali Sem. Univ. Palermo 16 (1931).
3. Antonio Guarino, Diritto privato Romano(decima edizione), Napoli, 1994.
4. Emilio Betti, Diritto Romano(I), parte generale, Padova, 1935.
5. A. Burdese, Manuale di diritto privato romano, (terza edizione), Torino, 1985.
6. Okko Behrends, Le due giurisprudenze romane e le forme delle loro argomentazioni, Index, Vol.12, 1983-1984.
7. Pasquale Voci, La responsabilità dei contutori e degli amministratori cittadini, Iura, 21,1970.
8. Psaquale Voci, I garanti del tutore nel pensiero di Pabiniano, Iura, 20, 1969.
9. C.Bianca, Diritto Civile, il contratto, seconda edizione, Milano 2000.
10. L.Vacca(a cura di), Gli effetti del contratto nei confronti dei terzi nella prosperttiva storico-comparatistica, atti del IV Congresso internazionale ARISTEC, Torino, 2001.
11. G. Pacchioni, Contratti a favore dei terzi, terza edizione, Padova, 1933.
12. Vazny, Appunti alla dottrina classica dei contratti a favore di terzi, in Studi in onore di S. Riccobono, vol.IV, Palermo 1936.
13. F. Schulz, Storia della giurisprudenza romana, tr.it. di G.Nocera, Firenze, 1968.
14. G. Grosso, Lezioni di storia del diritto romano, Torino, 1965.
15. AA.VV., Lineamenti di storia del diritto romano, seconda edizione, sotto la direzione di Mario Talamanca, Milano, 1989.
16. V. Arangio-Ruiz, Istituzioni di diritto romano, nona edizione, Napoli, 1947.
17. F.Gazzoni, Manuale di diritto privato, nona edizione, Napoil, 2001.
18. G. Schiavo e A. Marrese, I contratti in generali, nono volume, in Il diritto privato nella giurisprudenza, a cura di Paolo Cendon, Torino, 2000.
【注释】--------------------------------------------------------------------------------
G. Grosso, Lezioni di storia del diritto romano, Torino, 1965, 402ss.
F.Schulz, Storia della giurisprudenza romana, traduzione italiana di G.Nocera, Firenze, 1968, 376ss.
F.Schulz, op.cit., 193.
AA.VV., Lineamenti di storia del diritto romano, seconda edizione, sotto la direzione di Mario Talamanca, Milano, 1989, 449ss.
G. Grosso, op.cit., 400.
Come una locuzione, si trova l’espressione nel D.45,1,38,17:Alteri stipulari nemo potest, praeterquam si seruus donimo, filius patri stipuletur…”
Alcuni ritengono il principio romano sia l’espressione di un principio etico nazionale romano, cioè che ogni individuo è il vero e solo rappresentante naturale dei suoi propri interessi; secondo gli altri, il principio è una conseguenza del concetto speciale della obbligazione romana; altri, abbandonando il campo delle astrazioni, attribuiscono il divieto dei contratti a favore di terzi a ragioni di intenzione pratica alla necessità di curare la sicurezza dei commerci, o a ragioni anche più speciali, cioè alla necessità di garantire creditori dello stipulante. Cfr., G. Pacchioni, Contratti a favore dei terzi, terza edizione, Padova, 1933, 14ss.
E. Betti, Diritto romano(I), parte generale, Padova, 1935, 383; A. Burdese, Manuale di diritto privato romano, terza edizione, Torino,1985; A.Guarino, Diritto privato romano, decima edizione, Napoli, 1994, 844ss.
L’azione nascente da stipulazione era infatti un’actio ex stipulatu o la condictio avevano come presupposto la mancanza del trasferimento del certum all’attore, e non ad un terzo. Cio spiega che veniva invece a sussistere quando il promittente avesse stipulato una pena per il caso della mancata prestazione al terzo. Cfr., P.M.Vecchi, La stipulazione a favore di terzi da figura eccezionale a strumento generale, in atti del IV Congresso Internazionale ARISTEC, Gli effetti del contratto nei confronti dei terzi nella prospettiva storico-comparatistica, a cura di L.Vacca, Torino, 2001, 278ss.
R. Zimmermann, The law of obligation, Boston, 1992, 37ss; P. M. Vecchi, op. cit., 278ss.
La traduzione di Vignali: Nessuno può stipulare per un altro, salvo se il servo stipuli per il padrone o il figlio per il padre; perchè tali obbligazioni furono inventate nello scopo che ciascuno acquisti per sè ciò che gli interessa; del resto non evvi mio interesse che ad un altro si dia. Benvero, se voglio ciò fare, converrà stipulare una penale in modo che, se così non si farà, come si interesse, si incorrerà nella penale ancora per colui al quale nulla impotra; perchè quando uno stipula una penale, non si guarda all interesse, che vi si abbia, ma qualsiasi la quantità, e quale la condizione della stipulazione.
La traduzione di Vignani: “Tutte le cose, che facciamo quando traggono origine da un nostro contratto, se non prendono il principio di obbligo dalla nostra persona, rendono inefficace l’operato da noi; e perciò non possiamo stipulare, comprare, vendere, contrarre, onde uno bene agisca in suo nome”.
Secondo qualche studioso, molto probabilmente, questo passo è interpolato dai compilatori giustinianei. Per quanto riguarda il problema della interpolazione, tratterò nei testi seguenti.
Se questi convenissero di divideresi la gestione, la divisione avrebbe valore soltanto di fatto, mentre il regime giuridico sarebbe quello della indivisione. Cfr., il passo del D.27,8,5.
P. Voci, La responsabilità dei contutori e degli amministratori cittadini, Iura, 21(1970), 72ss; P.Voci, I garanti del tutore nel pensiero di Pabiniano, Iura, 20(1969), 319.
P. Voci, op.cit.,1970, 72.
V. Arangio-Ruiz, Istituzioni di diritto romano, nona edizione, Napoli, 1947, 497ss.
Gai. 3, 103.
Questo carattere anche si vede dal passo D.45,1,110, pr. Dove il Pombonio riferisce “si mihi, et Titio, in cuius potestate non sim, stipuler decem: non tota decem, sed sola quinque mihi debentur; pars enim aliena deducitur, ut quod extraneo inutiliter stipulatus sum, non augeat meam partem” (se per me, e per Tizio, nella cui potestà il non sia, stipuli dieci, non si debbono a me tutti i dieci, ma solamente cinque; poichè si deduce la parte altrui, affinchè quello che inutilmente ho stipulato per un estraneo, non accresca la perte mia).
J. Vàzny, Appunti alla dottrina classica dei contratti a favore di teri, in scritti in onore di Riccobono, vol.2, 264.
Di questo problema, si può vedere il passo di D. 46,3,67. un passo di Marcello. “… nam et apud Alfenum Servius eum, qui minus a debitore suo accipere, et liberare eum vellet, resondit, posse saepius aliquos nummos accipiendo ab eo, eique retro dando” (perchè, anche presso Alfeno Servio rispose, che colui il quale volesse ricevere meno da un suo debitore, e liberarlo, poteva ciò fare, ricevendo più volte talune monete da lui,e poscia, restituendole, …)
G.Pacchini, op.cit., 16.
J. Vàzny, op.cit., 263. Secondo il Pacchioni pure il periodo “plane si velim hoc facere, poenam stipulari conveniet, ut, si ita factum non sit, ut comprehensum est, committetur stipulatio” sia interpolato. Ma ci sono gli indizi formali che confermano la generale adozione della pena convenzionale per effetuare indirettamente la “stipulatio alteri”. Cfr., Pacchioni, op.cit., 20. Contro, Vàzny, op.cit., 263.
J. Vàzny, op.cit., 265.
Se l’ipotesi degli interpolatisti sia fondamentale, questa condizione fu un’aggiunta dei compilatori. Ma se si voglia dedurre qualche elemento essenziale dal caso, non si può negare che l’interesse dello stipulante nella stipulazione per il pupillo sia elemento fondamentale. è molto probabile che la considerazione di Marcello sia nel connesione inseparabile dell’interesse dello stipulante e quello del pupillo.
“quotiens donatio ita conficitr, ut post tempus id quod donatum est alli restituatur… benigna iuris interpretatione divi principes ei in quem liberalitatis compendium conferebatur utilem actionem iuxta donatoris voluntatem competere admiserunt”.
“si res tuas commodavit aut deposuit is, cuius precibus meministi, adversus tenentem ad exhibendum vel vindicationes uti potes. Quod si pactus sit, ut tibi restituantur, si quidem ei qui deposuit successisti, iure hereditario depositi actione uti non prohiberis : si vero nec civil nec honorario iure ad te hereditas eius pertinet, intellegis nullam te ex eius pacto contra quem supplicas actionem stricto iure habere: utilis autem tibi propter aequitatis rationem dabitur depositi actio”.
R. Zimmermann, op.cit., 40.
“…plane si quis velit hoc facere, poenam stipulari convenient, ut nisi, ita factum sit, ut comprehensum esset, committetur poenae stipulatio etiam ei cuius nihil interest…” nel confronto del passo D.45,1,38,17., possiamo vedere che le differenze soltanto stanno nel fatto che i compilatori ha cambiato la persona del trattamento.
Gai. 3,103. “… nostri praeceptores putant in universum valere et proinde ei soli qui stipulatus sit solidum deberi, atque si extranei nomen non adiecisset. Sed diversae scholae auctores dimidium ei deberi existimant, pro altera vero parte inutilem esse stipulationem.”
I. 3,19,4.
I. 3,19,4.
L. Chiazzese, Confronti testuali. Contributo alla dottrina delle interpolazioni giustinianee, in Annali Sem. Giu. Univ. Palermo 16 (1931), 422ss.
R. Zimmermann, op.cit., 43.
§75 I 5, ALR; Theil 4, Cap. 1, § 13 Codex Maximilianeus; § 854 Sachsisches Gesetzbuch. Cfr., R. Zimmermann, op. cit., 44.
La trduzione iatliana di questo articolo: “Si può stipulare per l’interesse di un terzo qualora la stipulazione sia la condizione di stipulare per sé stesso oppure la condizione di dare donazione. Se il terzo dichirasse di voule profittarla, lo stipulante non può rivocarla.”
La traduzione italiana di questo articolo: “Le parti possono stipulare nel contratto che la prestazione deve essere eseguita al terzo, e la stipulazione può avere l’efficace secondo cui i terzo può chiedere la prestazione direttamente al promittente”.
P.M.Vecchi, op.cit., 280.
Gazzone, Manuale del diritto privato, Milano, 2000, 929.
] Bianca, Diritto civile, terzo volume sul contratto, Milano, 2000, 568.
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