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Esegesi di D.45,1,38,20

    . In questo caso, Giustiniano tenne conto dell’invalidità dello “stipulari alteri”. Nel caso “stipulari sibi aut alteri”, la validità era confermata direttamente. “… Plane solutio etiam in extranei personam conferri potest(veluti si quis ita stipuletur: ‘mihi aut Seio dare spondes’?), ut obligatio quidem stipulatori adquiratur, solvi tamen Seio etiam invito eo recte possit, ut liberatio ipso iure contingat, sed ille adversus Seium habeat mandati actionem”
    . In linea generale, alla “adiectio solutioni causa” come espediente per fuggire il principio “alteri stipulari nemo potest” rimase tale funzione istituzionale anche nell’età giustinianea. Giustiniano realizzò qualche decisione per risolvere la controversia fra le diverse scuole.
 
  5.3. la conferma generale della validità dell’ “stipulari alteri” qualora lo stipulante vi abbia un interesse.
 
 Vediamo il passo I.3,19,20: “Sed et si quis stipuletur alii, cum eius interesset, placuit stipulationem valere. Nam si is, qui pupilli tutelam administrare coeperat, cessit administratione contutori suo et stipulatus est rem pupilli salvam fore, quoniam interest stipulatoris fieri quod stipulatus est, cum obligatus futurus esset pupillo, si male res gesserit, tenet obligatio. Ergo et si quis procuratori suo dari stipulatus sit, sitpulatio vires habebit. Et si cresitori suo quod sua interest, ne forte vel poena committatur vel praedia distrahantur quae pignori data erant, valet stipulatio”. Praticamente, questo passo è un riassunto del passo corrispondente del Digesto, cioè D.45,38,20. Però, non si tratta un semplice riassunto, ma poichè contiene una revisione sostanziale. Indicherò i punti rilevanti delle ssomiglianza e differenze tra questi due passi :
 
 a) In I.3,19,20 si dice “…Sed et si quis stipuletur alii, cum eius interesst, placuit stipulationem valere…”. Attraverso questa espressione, Giustiniano dichiarò esplicitamente la validità dello “stipulari alteri” quando lo stipulante ha un interesse. Ma in D.45,1,38,20 si dice “si stipuler alii, cum mea interesse, vediamus, an stipulatio committatur?” la voce scrupolosa indica che vi è un grande dubbio a confermazione la “stipulari alteri” come una stipulazione normale nel caso in cui lo stipulante ha un interesse. Il Digesto è una compilazione di opere giuridiche, in cui si tratta di problemi in maniera scientificamente. La necessità della brevità e semplicità nella compilazione delle Istituzioni provoca ogni accorciamento possibile delle discussioni accademiche nel testo del Digesto.
 
 b) In D.45,1,38,20, il caso proposto da Marcello serve solo per una soluzione occasionale, cioè l’opinione del Marcello vale soltanto per il caso trattato. “et ait Marcellus stipulationem valere in specie huiusmodi”. Ma in I.3,19,20 il caso di Marcello funziona come un esempio qualsiasi per esplicitare la nozione di interesse dello stipulante. Da questo punto di vista, possiamo dedurre che una soluzione occasionale proposta da Marcello si è trasformata in Giustiniano in un principio abbastanza ampio.
 
 c) Quantunque il caso sia lo stesso, in I.3,19,20, Giustiniano non ha fatto riferimento al nome di Marcello. Infatti, l’autorità del giureconsulto non era necessaria nella redazione delle Istituzioni giustinianee, poiché l’autorità del legislatore Giustiniano era sufficiente per stabilire una norma nuova. Ma nell’età classica, il ricorso all’autorità del giurista era neccesario.
 
 Per concluere il paragone tra questi due passi, si può confermare che i giuristi classici posero il problema, se fosse valida quella stipulatio a favore del terzo, che presentasse un interesse per lo stipulante, e lo risolsero caso per caso, astenendosi dal formulare in generale la soluzione affermativa. Cio è chiaramente documentato dal D.45,1,38,20, che permette di affermare per certo che Marcello, e poi Ulpiano, decisero per la validità della stipulazione almeno per il caso del contutore. Nel passo geminato delle I,3,19,20. formularono invece il principio generale. I casi, che nell’origine reppresentavano le esclusive applicazioni del principio, divengono, così, meri esempi della regola generale, la quale, per ciò, risulta applicabile tutte le volte che ricorra in genere il presupposto dell’interesse dello stipulante
    .
 
 Quindi, nella età giustinianea, il principio dello “stipulari alteri nemo potest” rimase, ma nel stesso tempo, fu stabilita un’eccezione generale a questo principio: la “stipulari alteri” è valida qualora lo stipulante vi abbia un interesse.
 
 La riforma di Giustiniano è molto importante nella storia istituzionale dello “stipulari alteri”. La rigidità dell’invalidità è mitigata attraverso la categoria flessibile dell’interesse dello stipulante. La soluzione sostenuta da Giustiniano è proprio il fondamento della dottrina moderna. Siccome la soluzione di Giustiniano si è fondata anche sull’opinione di Marcello espressa nella trattamento di un caso speciale, si può dire che il passo D.45,1,38,20 rappresenta il punto di partenza della lunga storia istituzionale per riconoscere la validità della stipulazione per i terzi.
 
 
 
 6. L’influenza della soluzione giustinianea sui codici moderni
  6.1. lo sviluppo storico del principio “alteri stipulari nemo potest” nella età successiva
 
  Nell’età medievale e moderna, lo sviluppo della dottrina sull’“alteri stiuplari nemo potest” seguì due tendenze. La prima seguì l’attegiamento generale del diritto giustinianeo, e fece le motivazioni concrete attraverso la spiegazione più liberale dell’interesse necessario dello stipulante. Ma a livello fomale ancora affermò il principio “alteri stipulari nemo potest”. L’italia, la Francia sono rappresentanti di questa tendenza.
 
  Però nella famiglia giuridica ronamistica anche emerse un altra tendenza dottrinale. Nell diciasettesimo secolo, nei Paesi bassi, la giurisprudenza cominciò il processo di districarsi il principio romano per adattare alla situazione economica borghese. I giusnaturalisti attacrono il principio dal punto di vista dello jus naturale. Per esempio, Hugo Grotius nella sua opera classica “De Jure Belli ac Pacis” affermò la contraddizione fra il principio romano e lo jus naturale. “si m, ihi facta est promissio, omissa inspectione an mea privatim intersit, quam introduxit ius Romanuma, naturaliter videtur mihi acceptandi ius dari efficendi ut ad alterum ius perveniat, si et is accepter … Nam is sensus iuri naturae non repugnat”
    . Nella spiegazione di Grotius, l’elemento essenziale del contratto è il consenso e la volontà delle parti. Perciò il riconoscimento generale del contratto a favore dei terzi sta nella base della volontà nogoziale e la facoltà di disporre i propri interessi degli individui. La dottrina dei Paesi bassi, era accetata dalle codificazioni in Prussia, Bavaria e Sassone


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