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Esegesi di D.45,1,38,20

    . Pure nel BGB, adoperava questa tendenza.
 
  6.2. l’influenza delle dottrina romana sul codice civile francese e italiano.
 
  Vediamo primo l’articolo 1120 del codice civile francese .
 
 Art.1121: on peut pareillement stipuler au profit d’un tiers, lorsque telle est la condition d’une stipulation que l’on fait pour soi-meme ou d’une donation que l’on fait à un autre. Celui qui a fait cette stipulation ne peut la révoquer, si le a déclaré vouloir en profiter
    .
 
  Ovviamente, il pensiero romano ha un’influenza esplicita nell’articolo citato. Un interesse necessario per la validità della stipulazione per i terzi come quei passi D.45,1,38,17e I.3,19, 19-20 e la donazione sotto il modo come quel C.8,54,3. sono le testimonianze.
 
 Per quando riguarda Il codici civile italiano 1942, troviamo l’articoli segunte:
 
 Art.1411: E’ valida la stipulazione a favore di un terzo, qualora lo stipulante vi abbia interesse.
 
 Salvo patto contrario, il terzo acquista il diritto contro il promittente per effetto della stipulazione. Questa però può essere revocata o modificata dallo stipulante, finché il terzo non abbia dichiarato, anche in confronto del promittente, di volerne profittare.
 
 In caso di revca della stipulazione o di rifiuto del terzo di profittarne, la prestazione rimane a beneficio dello stipulante, salvo che diversamente risuli dalla volontà delle parti o dalla natura del contratto.
 
  La prima comma dell’articolo 1411 adopera direttamente la soluzione giustinianea. Per confermare la validità della stipulazione a favore dei terzi, un interesse dello stipulante sia necessario.
 
  6.3. la soluzione nella dottrina Pandettistica.
 
  Vediamo l’articolo 328 la prima comma del BGB: Vertrag zugunsten dritter
 
  Durch Vertrag Kann eine leistung an einen dritten mit der Wirkung bedungen werden, dass der dritte unmittelbar das Recht erwirbt, die Leistung zu fordern.
    
 
  Qui non si fa riferimento all’interesse necessario in capo allo stipulante. La validità della stipulazione a favore di terzo si è riconosciuto non come una figura eccezionale ma come un strumento generale. Questa soluzione è seguita anche in Svizzera.
 
 Nell’ABGB articolo 881, comma 2, ribadiva la regola della relatività dei contratti e prevedeva che nessuno potesse obbligarsi in nome proprio o ricevere promesse in nome proprio a favore di terzi, se non nei casi previsti dalla legge, che in quel codice si riducevano essenzialmente alla rappresentanza
    . Ma questa discipilina è cambiato dalla revisione introdotta dalla Novella del 1916, ha inserito espressamente nel codice austriaco un contratto a favore di terzo che segue il modello adotto dal codice tedesco.
 
 Nella leggi sui contratti cinese dell’anno 1999, anche adopera la soluzione tedesca. Vediamo l’articolo 64:
 
 “Se le parti si accordano che il debitore adempia l’obbligazione in favore di un terzo, il debitore è responsabile verso il creditore per inadempimento se non ademipie obbligazione nei confronti del terzo o adempie in maniera non conforme agli accordi”.
 
  6.4. lo sviluppo recente della giurisprudneza nel tema del contratto a favore di terzo in Francia e Italia e la tendenza dell’integrazione della soluzione.
 
  In francia, l’evoluzione applicativa del contratto a favore di terzo si è sviluppata attraverso l’elaborazione dottrinale e giurisprudenza al fuori della codificazione. Nella codificazione continua ad ammettere sulla scia della tradizione romanistica, la stipulazione del terzo solo in due casi ben definiti come ho indicato sopra: quando ciò rappresenti la condizione di una stipulazione a proprio favore o di una donazione che si fa ad altri. Ma secondo la dottrina francese, l’elemento determinante è costituito dalla intenzione della parti, cioè volontà contrattuale. Per quanto riguarda “interesse dello stipulante”, infine, la giurisprudenza francese considera attualmente irrilevante la dimostrazione della esistenza di tale interesse.
 
  In Italia, la soluzione proposta dall’articole 1411 è sotto discusso intenso. Il riconoscimento della validita del contratto a favore di terzo condizionato alla esistenza di un interesse in capo allo stipulante ha determinato notevoli incertezze interpretative. Secondo dottrina recente, l’interesse anche può essere di natura esclusivamente morale o effettiva
    . Questo interesse secondo il Bianca, integra la causa della disposizione
    ]. Quindi, la formulazione di questa norma, si è spiegata non dalla tradizione romanistica ma dalla discussione relativa alla effettiva portata del principio causale. L’esigenza di rinvenire una causa dell’attribuzione al terzo era salvata elevando l’interesse dello stipulante a “causa” dell’interno schema negoziale. Attraverso questa spiegazione, in realtà, il contratto a favore di terzo non mostra una figura eccezionale. Il riconoscimento della validità di questo contratto è realizzato concretamente.
 
  Lo sviluppo della dottrina in Francia e in Italia rappresenta una tendenza di integrazione della soluzione in Europea.
 
 Vediamo la soluzione sostenuta dai Principi di diritto europeo dei contratti
 
  Articolo 6: 110 contratto a favore di un terzo
 
  Un terzo può chiedere l’adempimento di una obbligazione contrattuale quando tale diritto è stato espressamente pattuito tra un promittente e uno stipulante, oppure quando un accordo in tal senso può essere ricavato dalla natura o dall’oggetto del contratto o dalle circostanze del caso. Non è necessario che l’dentità del terzo sia nota al momento della conclusione del contratto.
 
  Se il terzo rinunzia al diritto alla prestazione, il diritto si considera come non mai acquistato da lui.
 
  Lo stipulante può, mediante communicazione al promittente, revocare il diritto acquistato dal terzo, salvo che: (a) il terzo abbia ricevuto comunicazione dallo stipulante che il diritto gli è stato attribuito in maniera irrevocabile, o (b) il promittente o lo stipulante abbia ricevuto dal terzo comunicazione di volerne profittare.
 
  Qui, adopera generalmente la dottrina tedesca. Le soluzoni di Italia e Francia non sono state segite. Il riconoscimento del contratto a favore di terzo come una figura normale si è realizzato completamente nei principi di diritto europeo dei contratti.


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